Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali, stabilendone i princìpi fondamentali, in attuazione degli articoli 35 e 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria.
      2. Per professione intellettuale si intende l'attività, anche organizzata in forma associata o societaria, diretta al compimento di atti ovvero alla prestazione di servizi e di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente avente valore legale.
      3. Le norme della presente legge costituiscono princìpi generali degli ordinamenti professionali e possono essere modificate o derogate solo espressamente.